Ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, esecuzione forzata, prescrizione quinquennale

L’esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nella L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 1), non è soggetta alla decadenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 28.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.11.2018, n. 28529 CondividiPost correlati:Controversie in tema di sanzioni amministrative, competenza per territorio Ap ..........

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