Opposizione all’esecuzione riguardante solo una parte della somma: quali conseguenze?

In tema di opposizione all’esecuzione qualora essa riguardi solo una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento e la parte opposta-intimante abbia rinunciato esplicitamente alle voci chieste in precetto e oggetto di contestazione dell’opponente, l’intimazione rimane valida per la somma non contestata, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l’atto di opposizione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.12.2013, n. 27538]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Domanda al giudice di pace per una somma inf ..........

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