Onere probatorio in tema di mutuo

L’attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando d averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c. , oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali; con la conseguenza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l’onere di provare la diversa causal ..........

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