Onere di contestazione specifica: il convenuto deve contestare i fatti costitutivi della pretesa creditoria così come emergenti dalle allegazioni dell’attore

In tema di onere della prova, va confermato che dal principio dell’onere di contestazione gravante sul convenuto, onde consentire l’individuazione dei fatti che controparte ha l’onere di provare, consegue che il convenuto medesimo non può limitarsi ad una generica affermazione della infondatezza della pretesa creditoria, ma deve avere ad oggetto i suoi fatti costitutivi, così come emergenti dalle allegazioni dell’attore [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 28.1.2015, n. 1609]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Principio dell'onere della prova: la dimostrazione dei fatti costitutivi si devono ricavare esclusivamente dalle prove offerte da colui ..........

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