Omissione contributiva: partecipazione dell’ente previdenziale al giudizio a pena di inammissibilità

In caso di omissione contributiva, la partecipazione dell’ente previdenziale al giudizio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro costituisce condizione di ammissibilità all’accoglimento della domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi all’ente medesimo, atteso il carattere eccezionale, che richiede una espressa previsione, della condanna a favore del terzo [Cassazione civile, sezione quarta, sentenza del 15.9.2014, n. 19398]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Opposizione a sanzione amministrativa, facoltà dell’ente di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, cons ..........

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