Nuovo precetto ex art. 480 c.p.c. post. D.l. 83/2015: il mancato avvertimento non comporta nullità. Frosinone contraddice Milano.

L’omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo, come previsto dall’attuale 2°co dell’art 480 cpc, non comporta nullità in difetto di espressa previsione normativa [Tribunale di Frosinone, provvedimento del 28.1.2016].

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Si veda la Formula del nuovo precetto: clicca qui >>

La Nuova Procedura Civile

 

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