Notifica non andata a buon fine, ragioni non imputabili al notificante: per conservarne gli effetti serve immediatezza e tempestività

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senta superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostante eccezionali di cui sia data prova rigorosa.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.9.2017, n. 22248 CondividiPost correlati:Rinnovazione notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, limite ..........

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