Notifica in luogo diverso da quello imposto dalla legge, ma con collegamenti con il destinatario: non è inesistenza, ma nullità.

In quanto eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge, ma non privo di collegamento con il destinatario, la notifica dell’atto di appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché presso la residenza della parte dichiarata nella richiesta di notificazione della sentenza impugnata, deve peraltro ritenersi non già inesistente, ma affetta da nullità, ed è quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario o della rinnovazione della notifica, che il giudice d’appello è tenuto a disporre ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., non ostandovi la circostanza che medio tempore sia scaduto il termine per l’impugnaz ..........

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