Notifica a mezzo pec non valida se contenente file diverso da .p7m

La notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto. Contrariamente con la notifica in formato “.pdf “o in formato “.doc”, come nella specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto.

Occorre precisare la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica. L’inesistenza della notificazione opera nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa. L’inesistenza, pertanto, si ravvisa allorchè la notificazione non sia effettuata o venga effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, oppure quando venga eseguita in luogo o a persona in alcun modo riferibile al destinatario.

 

Tribunale di Messina, sentenza del 05.09.2018

[Può essere di interesse Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 27.4.2018, n. 10266: secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna].

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