No all’integrazione di un capitolo di prova in sede di appello: è irrilevante che integrazione concerne elementi comunque risultanti dagli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado

Il testo dell’art. 345 c.p.c., comma 2, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, non consente l’integrazione di un capitolo di prova in sede di appello (nè lo consente l’art. 437 c.p.c., comma 2, più specificamente applicabile nel caso, trattandosi di processo trattato secondo il rito del lavoro), nè può ritenersi che la novità possa essere esclusa per il fatto che l’integrazione concerna elementi comunque risultanti dagli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, in quanto la novità del capitolo va riscontrata sulla base del mero raffronto fra il contenuto originario e quello risultante dall’integrazione.   Cass ..........

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