Ministero della giustizia: regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del Giudice di pace di valore inferiore a € 1033,00 trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale

Con riferimento al quesito se sia o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario aventi valore non eccedenti l’importo di € 1033,00 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro prevista dall’art. 46 l. 374/1991 va affermato che, vista la risoluzione 97/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate e Cassazione civile sentenza n. 16310/14, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro deve riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore a detto valore, ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio.   Ministero della giustizia, nota del 21.3.201 CondividiPost correlati:Sp ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi