Mediazione: riammessa, in via cautelare, la corresponsione delle spese di avvio prima del primo incontro

Va, in via cautelare, sospesa l’esecutività della sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 laddove aveva statuito l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180 i quali, disponendo la corresponsione delle spese all’organismo di mediazione prima dello svolgimento del primo incontro di mediazione, erano stati ritenuti in contrasto con la gratuità del primo incontro, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo di mediazione [Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza del 22.4.2015, n. 1694]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Richiesta di compensazione delle spese processuali del giudiz ..........

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