Mediazione civile e competenza territoriale: come va applicata la regola della corrispondenza tra luogo dell’organismo di conciliazione e luogo del giudice competente?

Secondo il tenore letterale dell’art. 2, d.lgs. n. 28/2010, collega la localizzazione dell’organismo di mediazione al foro della controversia, non viceversa; dunque, suppone come operazione preliminare la determinazione del giudice, da cui quella dell’organismo deriva (il meccanismo legislativo postula che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l’organismo cui accedere in fase conciliativa; altrimenti si verificherebbe una distorsione delle regole processuali sulla competenza, sostituite dal solo criterio di determinazione dell’organismo di conciliazione) [Cassazione civile, se ..........

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