Litispendenza, continenza, riunione e sospensione
Gli istituti della litispendenza e della continenza, operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell‘art. 39 c.p.c.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c.
Cassazione civile, sezione prima, sentenza de
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