Liquidazione onorari e diritti avvocati: sì al rito ex art. 702 bis c.p.c. per an e quantum, comprensivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa – che l’ordinanza che definisce il procedimento di cui all’articolo 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l’esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell’avvocato. Le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l’opera prestata nei giudizi davanti al tribunale, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30, rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50 bis c.p.c., comma 2, come peraltro confermato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, va applicato anche per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.05.2017, n. 12411

Per approfondimenti, Liquidazione onorari e diritti avvocati: schema + formule + giurisprudenza

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