Liquidazione onorari avvocato in caso di determinazione presuntiva del valore della causa o del valore in concreto dichiarato

L’art. 6 della tariffa professionale approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, là dove prevede che “può aversi riguardo al valore effettivo della controversia”, trova applicazione solo in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore, in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi, in tale situazione, utilizzare il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza ..........

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