Liquidazione equitativa non ammessa quando manca la prova della sua entità?

Il giudice del merito deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare e non anche allorché manchi la prova della sua entità.   Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 21.06.2018 CondividiPost correlati:Liquidazione equitativa del danno: quando è ammessa? Luglio 5, 2023 Appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, conseguenze proces ..........

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