Liquidazione equitativa del danno: l’an deve essere certo

La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata.     Tribunale Cassino, sentenza del  26.07.2018 CondividiPost correlati:Liquidazione equitativa del danno: quando è ammessa? Lugl ..........

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