Le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate e non più riesaminabili anche se l’appellato è contumace in sede di gravame

  Il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità, senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore.   Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 25.10.2016, n. 21540   …omissis…   Ritenuto in diritto   C ..........

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