L’azione promossa contro un terzo a tutela dell’interesse di un numero anche nutrito di creditori non è trasferibile al Curatore
Va confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’azione promossa contro un terzo a tutela dell’interesse di un numero anche nutrito di creditori, non è trasferibile al Curatore in quanto processualmente non esiste la possibilità per costui di sostituirsi ai creditori, ex art. 81 c.p.c., per far valere interessi diversi da quelli della massa, anche in quanto il richiamato art. 81 c.p.c. stabilisce che chi agisce in nome altrui lo possa fare solo nelle ipotesi previste dalla legge.
Tribunale di Lecce, sentenza del 16.6.2017
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