La riforma Gelli-Bianco non può applicarsi a fatti precedenti la sua entrata in vigore (neanche per la liquidazione del danno biologico)

La legge c.d. Gelli-Bianco (n. 24/2017) contiene norme di diritto sostanziale, e non di diritto processuale (cui si possa applicare il principio tempus regit actum), sì che il diritto già acquisito al patrimonio del danneggiato nel momento di verificazione dell’illecito resta insensibile alle successive variazioni normative che, in carenza di una diversa indicazione nel testo di legge, non possono disciplinare i diritti già sorti (non avendo, di regola, effetto retroattivo secondo il noto principio generale di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale)[Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 26.10.2018].

 

 N.d.R.: in senso contrario, si veda Tribunale di Trieste, sentenza del 28.02.2018, in La Nuova procedura Civile, 5, 2018.

 

 


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