La clausola di buona fede è criterio di reciprocità.

La clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sè inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  21.1.2014, n. 1179]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati ..........

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