Irragionevole durata del processo: la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il risarcimento

La configurabilità del danno risarcibile ex lege n. 89 del 2001, non può essere esclusa sulla base dell’esito sfavorevole del giudizio, a meno che dagli atti processuali non risulti la prova per cui la parte, che richiede il risarcimento del danno, abbia proposto una lite temeraria al solo fine di conseguire la irragionevole durata del giudizio, mentre la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il diritto al risarcimento del danno, potendo semmai rilevare ai fini della quantificazione del danno.   Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.10.2015, n. 22169 CondividiPost correlati:La t ..........

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