Interrogatorio formale, ingiustificata mancata presentazione, conseguenze
In tema di ingiustificata mancata presentazione della parte all’interrogatorio formale deferitogli, l’art. 232 c.p.c. (che prevede che se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio) non ricollega alla mancata risposta l’effetto automatico della facta confessio, bensì attribuisce al giudice un potere discrezionale di ritenere come provate quelle circostanze all’esito del confronto con gli altri elementi a disposizione.
Tribunale di Grosseto, sentenza del 10.10.2015, n. 888
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