Inosservanza del termine di comparizione, nullità eccepita dal convenuto costituitosi, sanatoria

L’art. 164 c.c., comma 3, con riferimento all’inosservanza del termine di comparizione, esclude che la nullità sia sanata dalla costituzione del convenuto ove egli la eccepisca; in tal caso il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini (art. 164 c.p.c., comma 3). Tale disciplina presuppone, tuttavia, che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza svolgere difese: contegno, quest’ultimo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.1.2017, n. 279 CondividiPost correlati:Rito del lavoro, appello, nullità dell'introduzione del giudizio per inosservanza d ..........

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