Inesistenza della notifica dell’atto di citazione, insanabile nullità della pronuncia di primo grado: cosa avviene in appello?

L’insanabile nullità della pronuncia di primo grado (rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio) per l’inesistenza della notifica dell’atto di citazione impone al giudice di appello la declaratoria di tale nullità, senza potere, peraltro, rimettere la causa al primo giudice ex artt. 353, 351 c.p.c., stante la tassatività delle relative ipotesi; con la conseguenza che, rilevata e dichiarata tale ipotesi di nullità, è preclusa ogni decisione nel merito (atteso l’effetto non sanante dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado) nonché qualsivoglia declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per essersi questa limitata a ..........

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