Incompetenza – Riassunzione – Nuova incompetenza

Quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza, non rilevando, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  18.06.2018, n. 15984 CondividiPost correl ..........

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