Il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva decorre dalla notificazione del pignoramento o del precetto?

L’art. 650, c. 3 c.p.c., stabilisce che “l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto d’esecuzione”. Nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, in quella immobiliare e nell’esecuzione presso terzi il primo atto d’esecuzione è il pignoramento, sicché è dalla notificazione di tale atto che decorre il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva. Il termine non decorre invece dalla notificazione del precetto, non costituendo questo ancora un atto dell’esecuzione. Non rileva, inoltre, ai fini della decorrenza del termine de quo, che il debitore esecutato abbia avuto notizia aliunde del processo esecu ..........

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