Il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione non è perentorio

Il mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione non può ritenersi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio (situazione – quest’ultima – che certamente determinerebbe l’improcedibilità del giudizio ordinario). In merito al termine di quindici giorni, nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 non vi è alcuna indicazione del suo carattere perentorio. Quindi, qualora il tentativo di mediazione sia stato comunque esperito (con esito negativo), il giudice deve rilevare che la condizione di procedibilità dell’azione giudiziale si è in ogni caso avverata, sebbene con ritar ..........

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