Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale: onere in capo a chi agisce in giudizio di provare l’effettivo pregiudizio subito

L’attore che agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno.., nello specifico in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.             Tribunale di Bolzano, Sezione I civile, sentenza del 17.08.2018 CondividiPost correlati:L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e che intende farlo valere e non su chi agisce, ancorché sia… Febbraio 7, 2023 Giudizio civile di risarcimento del danno e sentenza penale irrevocabile di condanna ..........

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