Il litisconsorte necessario pretermesso interviene volontariamente in appello accettando lo stato della causa: si rimette tutto al giudice di primo grado oppure si prosegue?

Il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era stata decisa in prime cure senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla prosecuzione del giudizio, risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la stessa e deciderla [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.7.2013, n., 18356].

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