Il danno esistenziale può essere desunto da massime di comune esperienza

Il danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cod. civ. , può essere desunto in forza dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da massime di comune esperienza, quali la giovane età del danneggiato al momento dell’infortunio (nella specie, venticinque anni) e la gravità delle conseguenze dell’infortunio (nella specie, immobilizzazione su sedia a rotelle) incidenti sulla normale vita di relazione dell’infortunato avuto riguardo alla capacità di procreazione, alla vita sessuale, alla possibilità di praticare sport ed altre analoghe attività [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza d ..........

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