Il commissario straordinario non ha un diritto all’estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo

Come il creditore non è titolare del diritto al fallimento del proprio debitore in stato di insolvenza, non configurabile sulla base del diritto sostanziale, così il commissario straordinario non ha un diritto all’estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo; inoltre, non avendo il provvedimento di rigetto effetti preclusivi, così com’è possibile dichiarare il fallimento su istanza di un diverso creditore o anche dello stesso in relazione a fatti sopravvenuti, preesistenti non conosciuti o anche già dedotti ma rispetto ai quali si prospetti un errore di fatto [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.03.2015, n. 5526]. Scarica ..........

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