Esecuzione mobiliare presso terzi: somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore, ordinanza di assegnazione, titolo esecutivo, momento da cui è efficace

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.   Corollari di questo principio di diritto sono i seguenti: –        il creditore proced ..........

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