Esecuzione forzata, ordinanza di assegnazione, intimazione col precetto per spese ulteriori notificato prima dell’acquisto dell’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo, illegittimità
Poiché l’ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza stessa, è illegittima l’intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza.
NDR: si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.5.2016, n. 9390
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.2.2017, n. 2724
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