Erronea vocatio in ius di un Ministro diverso da quello effettivamente “competente” in relazione alla materia dedotta in giudizio: quali conseguenze?

Il limite introdotto, dalla disposizione di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 (recante “Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato”), alla rilevanza dell’erronea individuazione dell’autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in t ..........

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