Eccezioni di prescrizione e di decadenza: convenuto e decadenza dalla facoltà di proporle

Va confermato che circa le eccezioni, rilevabili su istanza di parte, di prescrizione e di decadenza, ai fini della verifica dell’osservanza del termine di cui all’art. 166 c.p.c. (rilevante in ordine alla decadenza di parte convenuta dalla facoltà di proporre simili eccezioni ai sensi dell’art. 167, comma 2, c.p.c.) si deve fare riferimento alla data indicata nell’atto di citazione e non all’udienza differita ex art. 168, comma 5, c.p.c. [Tribunale di Padova, sezione seconda civile, sentenza del 18.11.2014]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Domanda per affidamento esclusivo di minore in pendenza di giudizio per decadenza dalla responsab ..........

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