Eccezione riconvenzionale di compensazione parziale: è fondata in difetto di allegazione e prova dell’estinzione di un credito certo, liquido ed esigibile

L’eccezione di compensazione parziale deve ritenersi fondata in difetto di allegazione e prova dell’estinzione del credito certo nella sua realtà e nel suo ammontare, liquido ed esigibile (difatti, sul piano processuale, l’eccezione riconvenzionale di compensazione non soggiace ad alcuna limitazione in ordine al titolo del credito opposto, e, su quello sostanziale, le norme di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. non contengono alcun accenno a limitazioni di opponibilità della compensazione in relazione alla data di insorgenza dei crediti contrapposti) [Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 12.1.2015, n. 484]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Titolo es ..........

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