Eccezione ex art. 1460 c.c. ed onere probatorio

Se è poi vero che eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell’eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l’adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l’eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costitutivo dell’eccezione, secondo q ..........

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