Eccezione di giudicato esterno, onere probatorio

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della decisione resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza.   Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 9.2.2018, n. 3248 CondividiPost correlati:Eccezione di inadempimento e riparto dell ..........

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