Eccepibilità in compensazione di un credito del terzo verso il fallito ed eccezione riconvenzionale

Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purché sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; solo l’eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo [Tribunale di Treviso, sentenza del 3.11.2014]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Giudizio promosso dal curatore p ..........

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