Domanda riconvenzionale di affidamento del figlio e competenza

Competente a conoscere la domanda riconvenzionale proposta dal genitore naturale – convenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 148 cod. civ., davanti al tribunale ordinario per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore regolarmente riconosciuto – con cui si chiede di provvedere in ordine all’affidamento, è lo stesso tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 38 disp. att. cod. civ., come novellato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.4.2014, n. 8574]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:FORMULA: Affidamento e mantenimento ..........

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