Divorzio breve, Separazione iniziata come giudiziale e trasformata in consensuale: dopo la L. 55/2015, da quando decorrono i 6 mesi per presentare la domanda di divorzio?

L’art. 3, comma I, n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, così come modificato dalla L. n. 55/2015 (c.d. divorzio breve), prevede che la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere richiesta da una o dalle due parti – previo ottenimento di sentenza almeno non definitiva di separazione, oppure sottoscrizione di verbale ex art. 711 c.p.c., successivamente omologato – qualora la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Ciò chiarito, l’art. 3 comma 2 lett. b) L. 898/70, così come modificato, precisa che il termine semestrale (e non annuale) è utilizzabile dalle parti, ai fini della presentazione della domanda di divorzio, anche qualora la separazione, iniziata come contenziosa, si sia trasformata in consensuale. Al riguardo si ritiene che il termine (semestrale) decorra dall’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura contenziosa (ex art. 708 c.p.c.), e non da quella ex art. 711 c.p.c. di trasformazione del rito [Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 9.7.2015, n. 37959].

La Nuova Procedura Civile

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