Disconoscimento della scrittura, decadenza, norma di stretta interpretazione, prima risposta successiva alla produzione in giudizio, nozione

L’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, sottopone il disconoscimento della scrittura privata a termine decadenziale, dovendo esso essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Vertendosi di norma in tema di decadenza essa è di stretta interpretazione, per cui il contemplato effetto sfavorevole all’autore (apparente) del documento deve essere correlato al compimento da parte di questi dell’atto specificamente richiesto dalla legge per impedirla (art. 2966 cod. civ.), ossia il disconoscimento della scrittura privata nella prima risposta o alla prima udienza successiva alla relativa produzione in giudizio. Dunque per prima risposta non pu ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi