Difetti di rappresentanza o assistenza e decreto ingiuntivo: sanatoria

Con specifico riferimento ai difetti di rappresentanza o assistenza, l’art. 182 c.p.c. prevede che se la parte a carico della quale è stato rilevato il vizio provvede a sanarlo nel termine assegnatole, il vizio è sanato “e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione“. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la “prima notificazione” è la notifica del ricorso e del decreto che, a norma dell’art. 643 ultimo comma c.p.c., determina la pendenza della lite.   Tribunale di Torino, sentenza del 13.2.2018 CondividiPost correlati:Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ..........

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