Dichiarazione di fallimento, notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mancata osservanza dell’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili: nullità della sentenza

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento – posto che l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed al D.Lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile – ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3 (nel testo modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal successivo decreto correttivo 2 settembre 2007, n. 169), la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve necessariamente avvenire nelle forme di cui agli artt. 136 c.p.c. e segg., salvo che non ricorra l’ipotesi dell’abbreviazione dei termini per ragioni di urgenza, prevista dalla L. Fall., art. 15, comma 5, sicché il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per il caso delle persone irreperibili, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (mentre, nella specie, si era limitato a riferire che il debitore non viveva più in loco da tempo). Ne consegue che, in mancanza di tali adempimenti, deve essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l’impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento. Risulta superato, dunque, l’orientamento espresso da Sez. 1, n. 32 del 2008, in applicazione della L. Fall., art. 15, nel testo vigente anteriormente al D.Lgs. n. 5 del 2006.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.1.2017, n. 979

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