Dichiarazione di fallimento, automatica interruzione del processo, termine per la riassunzione, conoscenza legale dell’evento, comunicazione a mezzo PEC

A norma degli artt. 43, comma 3, L. Fall., 300 e 305 c.p.c., nella attuale formulazione, la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la suariassunzione che decorre dalla data della conoscenza “legale” dell’evento, estesa, per la curatela fallimentare, anche alla conoscenza della pendenza del processo ed acquisita, quindi, non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga ..........

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