Decreto ingiuntivo, nullità o irregolarità della notifica, conseguenze

L’inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.) è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi del tutto (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche alla ipotesi di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poichè la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Per la sola ipotesi che la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, è stata prevista la possibilità di farla valer ..........

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