CTU: la scelta del consulente, la qualificazione professionale e il modus operandi sono sindacabili in cassazione?

Va confermato che le norme dell’art. 61 cod. proc. civ., art. 13 disp. att. c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c., comma 2, relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; ne consegue che la scelta di tale ausiliario è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità. Del pari non sono censurabili la qualificazione professionale del medesimo e il suo modus operandi, tema, quest’ultimo, che attiene al merito [Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 11.11.2014, n. 24012]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Il CTU deve essere iscritto nell'albo professionale della categoria profe ..........

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