CTU, deposito della relazione con considerevole ritardo: può esservi lesione dell’art. 154 c.p.c.?

Qualora la relazione sia stata depositata dal consulente con considerevole ritardo, non può essere invocata la violazione, di natura formale, del provvedimento del giudice istruttore che avrebbe concesso, o comunque, consentito, proroghe superiori al tempo previsto dall’art. 154 c.p.c., norma che mira a regolare il corso temporale del procedimento, mediante la previsione una scansione temporale, al cui esaurimento riconnette un effetto preclusivo). Tale principio non ha ragion d’essere riguardo all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, che, com’è noto, non è mezzo di prova in senso proprio, neppure quando abbia funzione c.d. percipiente (e cioè ve ..........

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